Reati ambientali: Deposito incontrollato
Caso Studio: Deposito incontrollato aziendale. Assoluzione piena
Il Fatto: Il nostro assistito, amministratore di società operante nel settore metalmeccanico, veniva accusato di deposito incontrollato di rifiuti speciali per aver mantenuto nel cortile aziendale accumuli di materiali ferrosi, oli esausti e componenti meccanici senza le prescritte autorizzazioni. L’accusa sosteneva che il deposito, superando i limiti quantitativi e temporali previsti per il deposito temporaneo, si configurasse come gestione abusiva di rifiuti.
La Nostra Strategia: Abbiamo dimostrato l’assenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, “il reato di cui all’art. 256 comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006 si distingue dall’illecito amministrativo di cui all’art. 255 del medesimo decreto in quanto richiede che l’attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento sia inserita nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale, anche svolta di fatto o in modo secondario, purché non caratterizzata da assoluta occasionalità”. La nostra difesa si è concentrata sulla dimostrazione che i materiali rinvenuti erano omogenei per tipologia e riconducibili esclusivamente all’attività produttiva dell’azienda, senza elementi di organizzazione o abitualità nella gestione che caratterizzano l’attività imprenditoriale di gestione rifiuti.
Il Risultato: Assoluzione con formula piena per insussistenza del fatto. Il caso ha evidenziato come “la condotta isolata e occasionale di deposito incontrollato di rifiuti, in assenza di elementi che dimostrino l’esercizio di un’attività imprenditoriale e di indici di organizzazione o abitualità, non richiede alcun titolo abilitativo e risulta penalmente irrilevante ai sensi dell’art. 256”. La specializzazione in reati ambientali ha consentito di distinguere efficacemente tra deposito temporaneo lecito e gestione abusiva, garantendo la piena tutela dei diritti del nostro assistito.