Frodi agroalimentari e contraffazione alimentare. Reato.
Frodi agroalimentari e contraffazione alimentare
Frodi agroalimentari
Con la Sentenza n. 49889 del 10 ottobre 2019, la Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione ha condotto un’analisi dettagliata della condotta tipica prevista dall’art. 517 quater c.p., intitolato “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.
Questa norma, introdotta congiuntamente ad altre disposizioni mediante la Legge n. 99 del 2009, mira a fornire una maggiore tutela ai diritti di proprietà industriale.
Il reato in questione è di natura dolosa, procedibile d’ufficio e punibile con la reclusione fino a due anni e una multa fino a Euro 20.000. La sua configurazione coinvolge la contraffazione o l’alterazione dei segni distintivi delle indicazioni e denominazioni di origine geografica, nonché l’introduzione, detenzione per la vendita, offerta diretta ai consumatori e messa in circolazione di prodotti con segni mendaci.
La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la rilevanza penale della contraffazione e dell’alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agroalimentari, ampliando la tutela rispetto all’art. 517 c.p. che riguarda la vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Nel contesto dell’art. 517 quater c.p., non è necessaria l’idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori; l’attenzione è piuttosto orientata verso la salvaguardia degli interessi economici dei produttori nell’uso delle indicazioni geografiche o delle denominazioni d’origine.
La Corte ha precisato che la registrazione di un marchio collettivo ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 11, non è un requisito per la configurazione del reato, e la contraffazione può integrare anche i reati previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. Data la diversità dei beni giuridici tutelati e la mancanza di clausole di riserva nell’art. 517 quater c.p., la Corte ha respinto tale interpretazione limitativa.
Contraffazione significato
Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del reato, la giurisprudenza predominante distingue la “contraffazione” come la riproduzione integrale del marchio e la “alterazione” come la modifica del segno, inclusa l’imitazione fraudolenta. Entrambe le condotte richiedono la creazione di una “controfigura” del marchio autentico con una somiglianza di grado elevato.
In accordo con il Regolamento (CE) n. 1151/2012, le “denominazioni d’origine” e le “indicazioni geografiche” devono rispettare disciplinari specifici per ricevere tutela penale. La Cassazione ha esteso la garanzia non solo alle indicazioni IGP/DOP ma anche alle indicazioni contenute nel disciplinare.
L’assenza di una denominazione o indicazione protetta, insieme a una composizione del prodotto non conforme, può configurare il reato previsto dall’art. 515 c.p., considerato frode in commercio, frode alimentare o frodi alimentari.
Infine, il secondo comma dell’art. 517 quater c.p. sanziona le condotte di introduzione nel territorio, detenzione per la vendita, offerta diretta ai consumatori e messa in circolazione di prodotti con indicazioni mendaci, richiedendo il dolo specifico dell’agente per trarne profitto.
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