Droghe “leggere” e aggravante dell’ingente quantità a seguito del D.L. 20 marzo 2014, n. 36: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (14722/2020).

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 12 maggio 2020 (ud. 30 gennaio 2020), n. 14722
Presidente Carcano, Relatore Fumu

con ordinanza n. 38635 del 2019 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, con riferimento alle cd. “droghe leggere”, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e ss.mm .ii., i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150».

Con sentenza n. 14722, depositata il 12 maggio 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «a seguito della riforma introdotta in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 marzo 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e che, con riferimento in particolare alle c.d. droghe leggere, la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo».

Le Sezioni Unite intervengono sul concetto di “abuso di autorità” previsto dall’art. 609 bis c.p.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 1 ottobre 2020 (ud. 16 luglio 2020), n. 27326
Presidente Fumu, Relatore Ramacci

Con la pronuncia n. 27326 del 2020 le Sezioni Unite affrontano la questione relativa alla corretta interpretazione del concetto di “abuso di autorità” previsto dall’art. 609 bis c.p.

Lo scenario giurisprudenziale si presentava sul punto diviso tra un orientamento restrittivo favorevole ad una lettura della nozione di autorità intesa in senso formale e pubblicistico ed uno, estensivo, propenso a ricondurre nella categoria in questione tanto le autorità pubbliche quanto quelle private.

Le Sezioni Unite intervengono, a composizione del contrasto, aderendo al secondo orientamento, prospettando però una soluzione che sembra segnare un’ulteriore tappa del lungo percorso di erosione della tipicità del reato de quo.

 

Sequestro, finalizzato alla confisca facoltativa, di beni costituenti il profitto di reato e obbligo di motivazione sul periculum in mora: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (36959/2021)

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 11 ottobre 2021 (ud. 24 giugno 2021), n. 36959
Presidente Fumu, Relatore Andreazza

con ordinanza n. 9335/2021 era rimessa alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa all’obbligo (o meno) di motivazione sul periculum in mora, in caso di sequestro di beni costituenti il profitto di reato finalizzato alla confisca facoltativa.

Con la sentenza n. 36959, depositata in data 11 ottobre 2021, è stato affermato il seguente principio di diritto: «il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in  mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege».

Sospensione della prescrizione nei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (5292/21)

Cass. pen., Sez. Un., Sent. 10 febbraio 2021 (ud. 26 novembre 2020), n. 5292
Presidente Cassano, Relatore Pistorelli

In tema di sospensione della prescrizione del reato in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 83, d.l. n. 18/2020, “Cura Italia”), le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere la seguente questione di diritto: “Se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella L. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette”.

con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83 comma 3-bis, d.l. n.18 del 2020, conv. nella L. n. 27 del 2020 opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020”.

Ricettazione telefono cellulare: Cellulare acquistato evitando i canali usuali di commercializzazione

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (nella specie, la Corte ha ritenuto che l’acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione fosse certamente sintomatico del dolo). Cassazione penale sez. II, 14/07/2020, n.25578

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