Malpractice sanitaria Pregnana Milanese

La posizione della Corte di Cassazione e il ruolo dell’avvocato penalista nella difesa.

Con la sentenza n. 34156/2023, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti riguardo alla responsabilita medica civile delle strutture sanitarie nei casi di malpractice sanitaria, in particolare rispetto ai limiti e alle condizioni che devono sussistere affinché una struttura possa chiedere il risarcimento dell’intero danno causato a un paziente dal medico curante per colpa grave medica.

Il caso di malpractice sanitaria in questione riguarda una paziente che, dopo un intervento chirurgico delicato, ha dovuto affrontare numerose complicazioni. La donna ha avviato un’azione legale contro la struttura sanitaria (composta da una ASL e una Casa di Cura) e il medico curante, accusando la scorretta esecuzione dell’intervento chirurgico e la carenza nei servizi logistici e di supporto assistenziale forniti durante il ricovero. La struttura sanitaria si è difesa e ha proposto una domanda di rivalsa nei confronti del medico curante per responsabilità professionale medica e della Casa di Cura per ottenere il rimborso dell’importo versato al paziente.

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Le condizioni di esercizio della rivalsa da parte della struttura sanitaria:
L’articolo 9 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, meglio conosciuta come legge Gelli-Bianco, regola le modalità in cui una struttura sanitaria può rivalersi sul medico curante colpevole della malpractice medica per il risarcimento dei danni corrisposti al paziente.

Le condizioni per esercitare tale rivalsa sono:

  1. Colpa grave medico curante.
  2. Pagamento integrale del risarcimento danni da parte della struttura.
  3. Assenza di particolari difficoltà di fatto nella gestione del caso da parte della struttura sanitaria.

In un contesto in cui l’evento dannoso fosse esclusivamente imputabile al medico, sorge la questione se la struttura sanitaria possa rivalersi integralmente sul medico per l’intera somma pagata al paziente danneggiato.
La Corte, riprendendo quanto già stabilito in precedenti sentenze (Cass. n. 28987/2019), ha chiarito che nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni causati da colpa esclusiva del medico deve, di norma, essere ripartita in modo paritario (50% a ciascuna delle parti) sulla base dei criteri previsti dal codice civile (art. 1298 co. 2 c.c. e art. 2055 co. 3 c.c.).

Tuttavia, per superare questa ripartizione paritaria e ottenere una rivalsa totale, la struttura deve dimostrare:

  1. Una devianza eccezionalmente grave e imprevedibile da parte del medico, che non si allinei con le normali pratiche sanitarie o con il programma condiviso di trattamento del paziente.
  2. Una mancanza di trascuratezze nella gestione del caso da parte della struttura sanitaria, la quale deve provare che non vi siano state inadempienze nelle sue responsabilità.

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Spunti per una difesa preliminare durante le indagini:

  1. Indeterminatezza del capo di imputazione: In fase preliminare, la difesa dovrebbe concentrarsi sull’analisi e la puntualizzazione del capo di imputazione. Anche se la Corte ha poi respinto tale eccezione, è cruciale, durante le indagini, esaminare se il capo di imputazione è sufficientemente chiaro nella descrizione del fatto e se la definizione della norma violata non possa pregiudicare il diritto di difesa. Si potrebbe sollevare la questione, eventualmente con la richiesta di chiarimenti, per evitare che la difesa venga compromessa in seguito da un difetto di forma.
  2. Contestazione della pericolosità dei rifiuti: Una difesa preliminare potrebbe includere una consulenza tecnica per contestare la pericolosità dei veicoli fuori uso. È possibile, infatti, argomentare che i veicoli in questione non erano in uno stato tale da costituire un rischio significativo per l’ambiente, o che erano stati sottoposti a qualche tipo di trattamento, come il drenaggio dei liquidi pericolosi. La difesa potrebbe raccogliere prove sullo stato effettivo dei veicoli, anche attraverso un’analisi tecnica che possa smontare l’accusa di gestione di rifiuti pericolosi.
  3. Occasionalità dell’attività: Sebbene la Corte abbia escluso che l’attività fosse occasionale, la difesa potrebbe in fase preliminare provare a documentare che l’imputato non stava esercitando un’attività continuativa di gestione di rifiuti, ma che si trattava di un singolo episodio o di un caso isolato. Ciò potrebbe influenzare la qualificazione del reato e, quindi, la gravità della sanzione. Un’analisi dei veicoli, della loro provenienza e delle circostanze che hanno portato al deposito potrebbe fornire spunti utili per dimostrare l’occasionalità.
  4. Circostanze attenuanti: In fase preliminare, la difesa potrebbe sollevare la questione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto l’imputato aveva provveduto alla bonifica del sito. Sebbene la Corte non abbia preso in considerazione questa circostanza nella sentenza, un’argomentazione forte sulla volontà di rimediare e sulle azioni correttive adottate potrebbe essere un elemento utile in fase di negoziazione della pena o per ottenere una riduzione della stessa. Potrebbe essere utile documentare l’avvenuta bonifica, raccogliendo prove che dimostrino l’effettivo intervento di recupero ambientale.
  5. Riflessione sulle sanzioni: Sebbene la sentenza della Corte di Cassazione sia ormai definitiva, in fase preliminare sarebbe utile argomentare, attraverso una strategia difensiva mirata, l’impossibilità di considerare la condotta dell’imputato come sistematica, riducendo quindi l’entità della pena. L’assenza di recidiva o la mancanza di danni ambientali irreversibili potrebbero essere fattori attenuanti rilevanti.

In sintesi, durante la fase preliminare delle indagini, la difesa dovrebbe concentrarsi sulla definizione chiara del capo di imputazione, sulla contestazione della pericolosità dei rifiuti e sull’occasionalità dell’attività. Inoltre, sarebbe cruciale argomentare l’esistenza di attenuanti come la bonifica del sito e lo smaltimento autovetture, con l’obiettivo di ridurre la gravità della pena o arrivare a una soluzione meno punitiva per l’imputato.

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