Abuso edilizio: aspetti legali, conseguenze e come sanarlo

Abuso edilizio

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Abuso edilizio: normative, aspetti legali e conseguenze

Gli abusi edilizi si verificano quando vengono realizzate opere edili in violazione delle normative urbanistiche e delle autorizzazioni previste. Tra i casi più comuni troviamo:

  1. Costruzioni senza permesso: Edifici realizzati senza ottenere i necessari permessi di costruzione.
  2. Modifiche non autorizzate: Alterazioni significative di edifici esistenti senza le dovute autorizzazioni.
  3. Uso improprio: Utilizzo di immobili per scopi diversi da quelli autorizzati.

Normative Italiane: Abuso Edilizio Reato

In Italia, la normativa di riferimento per la gestione degli abusi edilizi è rappresentata dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). Questo testo stabilisce le regole per la costruzione, la modifica e l’uso degli edifici, definendo anche le sanzioni in caso di violazioni.

Conseguenze Legali degli Abusi Edilizi

Le conseguenze legali di un abuso edilizio possono essere severe e includono:

  1. Sanzioni amministrative: Multa e ordini di demolizione delle opere abusive.
  2. Sanzioni pecuniarie: Pagamento di una somma di denaro proporzionata all’entità dell’abuso.
  3. Responsabilità penale: In caso di abusi gravi, i responsabili possono essere perseguiti penalmente, con rischi di reclusione.
  4. Demolizione: Gli edifici realizzati abusivamente possono essere soggetti a ordini di demolizione da parte delle autorità competenti.

Regolarizzazione degli Abusi Edilizi

In alcuni casi, è possibile regolarizzare abuso edilizio attraverso la sanatoria edilizia che consente di ottenere una regolarizzazione a posteriori delle opere realizzate abusivamente, previa verifica del rispetto di determinati requisiti.

  1. Condono edilizio: Il condono è una misura straordinaria che permette la sanatoria di abusi edilizi previo pagamento di una somma stabilita dalla legge.
  2. Richiesta di sanatoria: Presentazione di una domanda di sanatoria al Comune, accompagnata dalla documentazione necessaria e dal pagamento degli oneri previsti.

Richiesta di regolarizzazione di un abuso edilizio: un caso di studio

La vicenda giudiziaria

La Corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice che ha riconosciuto l’imputata responsabile del reato edilizio di cui all’art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380/2001, per aumento volumetrico di un appartamento in assenza di titolo autorizzativo, commesso a giugno del 2017.

Il difensore dell’imputata, dopo aver presentato ricorso per cassazione, procede insistendo per l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. alla luce della novella introdotta con il d.lgs. n. 150/22, che ha aggiunto, quale dato rilevante, anche il comportamento tenuto dopo la commissione del reato.

L’intero procedimento è infatti nato dall’istanza di regolarizzazione del fabbricato presentato dalla stessa imputata.

La decisione della Corte di Cassazione

Tra gli elementi valutabili ai fini dell’applicazione, la Cassazione ha infatti introdotto la “condotta susseguente al reato” tra gli elementi di valutazione, risolvendo così in senso affermativo la questione dell’applicabilità ai piccoli abusi edilizi il cui responsabile abbia presentato domanda di regolarizzazione della fabbricazione, della causa di non punibilità prevista dall’Art. 131-bis post Cartabia.

A determinare tale risultato da un lato la modestia dell’intervento edilizio in oggetto (si trattava nello specifico di un minimo aumento della superficie abitabile utile) e dall’altro l’evidente condotta successiva al reato che esprimeva la volontà di regolarizzare la propria posizione.

La particolare tenuità del fatto è riconoscibile nel giudizio di legittimità e comporta la non punibilità del fatto stesso, costituendo così uno strumento importante per l’alleggerimento del carico giudiziario.

La c.d. riforma “Cartabia” (d.lgs. n. 150/2022), ha fatto emergere un nuovo elemento valutabile ai fini dell’applicazione dell’istituto, costituito dalla “condotta susseguente al reato”, oltre ad avere stabilito che l’esimente può trovare applicazione (salvo le eccezioni specificamente indicate) a tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (o puniti con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva), mentre in precedenza tale limite era fissato nel massimo a cinque anni. È indubbio che con tale riscrittura il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati. La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022, ma sulla sua immediata operatività soccorre il diritto vivente, che ha da tempo precisato la natura sostanziale dell’istituto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj). Pertanto, trattandosi di norma più favorevole, essa è applicabile anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della novella che l’ha riguardata, in virtù del principio generale ricavabile dall’art. 2, comma 4, cod. pen. (così Sez. 4, n. 15815 del 15/03/2023, n.m.).

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Confisca Beni Immobili. Sanzione penale a reato prescritto

Confisca Beni Immobili

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Confisca di Beni Immobili: Cosa Significa e Come Funziona

La confisca di beni immobili è una misura legale che comporta il trasferimento forzato della proprietà di un immobile allo Stato. Questa misura viene solitamente applicata nell’ambito di procedimenti penali o amministrativi per contrastare attività illecite. La confisca è uno strumento importante nella lotta contro il crimine organizzato, la corruzione e altri reati gravi.

Quando Può Avvenire la Confisca di Beni Immobili?

Confisca dei beni immobili può essere disposta in diversi contesti:

  • Condanna penale: In caso di reati gravi, come il traffico di droga, la mafia o la corruzione, il giudice può ordinare la confisca degli immobili come parte della sentenza.
  • Misure di prevenzione: Anche senza una condanna penale, se una persona è sospettata di essere coinvolta in attività illecite, le autorità possono richiedere la confisca dei suoi beni immobili come misura di prevenzione.
  • Evasione fiscale: In alcuni casi, la confisca può essere applicata per recuperare i beni acquisiti attraverso l’evasione fiscale o altre attività finanziarie illegali.

Procedura di Confisca

La procedura per la confisca di beni immobili segue diverse fasi:

  1. Indagini preliminari: Le autorità giudiziarie conducono indagini per raccogliere prove del coinvolgimento in attività illecite.
  2. Sequestro preventivo: In attesa del processo, il giudice può disporre il sequestro preventivo dei beni immobili per impedire che vengano alienati o trasferiti.
  3. Sentenza di confisca: Se il tribunale ritiene che il bene sia stato acquisito illegalmente, emette una sentenza di confisca, che trasferisce la proprietà dell’immobile allo Stato.
  4. Gestione del bene: Una volta confiscato, l’immobile può essere gestito dallo Stato, venduto o destinato a fini sociali, come l’uso da parte di associazioni no-profit.

Difesa Legale

Se si è oggetto di una procedura di confisca, è fondamentale ricorrere a una difesa legale adeguata. Un avvocato specializzato può:

  • Esaminare la legittimità della procedura: Verificare se le indagini e la confisca sono state condotte nel rispetto della legge.
  • Presentare ricorsi: Contestare la confisca dinanzi ai tribunali competenti, argomentando l’assenza di legami tra il bene e l’attività illecita.
  • Ottenere il dissequestro: In alcuni casi, è possibile ottenere il dissequestro dell’immobile se si dimostra che è stato acquisito legalmente.

Confisca urbanistica a reato prescritto

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 30 aprile 2020 (ud. 30 gennaio 2020), n. 13539. Presidente Carcano, Relatore Andreazza

Il controverso tema dell’applicabilità della c.d. confisca urbanistica a reato prescritto è stato oggetto negli ultimi anni di un serrato confronto fra Corti nazionali e sovranazionali, il quale non si è mai sopito tanto da essere stato recentemente oggetto della decisione n. 13539 del 2020 della Corte di cassazione a sezioni unite.

Sebbene il cuore di quest’ultima decisione riguardi l’estensione dell’art. 578 bis c.p.p. alla confisca lottizzatoria, il punto volutamente attenzionato dall’autore investe la sempre verde questione del rapporto fra confisca e prescrizione.

La Corte conferma il proprio precedente quadro interpretativo, secondo cui il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta alla confisca del bene oggetto della lottizzazione abusiva, purché il reato venga comunque accertato in tutti i suoi elementi secondo gli standard probatori e le garanzie proprie delle pronunce formali di condanna, dovendo, però, il giudice di primo grado prendere atto della prescrizione hic et nunc,  senza cioè disattendere l’obbligo ex art. 129 c.p.p. e proseguire nel giudizio, cosicchè la confisca possa trovare applicazione solo se in quel momento risulta già accertato il reato.

A parte il revirement sull’art. 129 c.p.p., la Corte di legittimità si mantiene, quindi, ben piantata nel solco ermeneutico secondo cui alla prescrizione del reato di lottizzazione può seguire l’applicazione della confisca, che si continua ad etichettare come sanzione amministrativa, ma della cui natura penale non pare possa più dubitarsi visto anche la sentenza della  Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018.

Il contributo evidenzia come un tale riconoscimento dall’alto della natura penale della confisca avrebbe dovuto però tradursi in un momento di riflessione sull’attuale compatibilità del perorato quadro interpretativo con questa visione sostanzialistica della misura ablatoria, guardando ai principi fondanti il nostro ordinamento penale e malgrado la Grande Camera della Corte EDU avalli la regola della compatibilità tra sanzione penale e sentenza di proscioglimento per prescrizione.

Viceversa nulla di tutto ciò è stato fatto, limitandosi la Corte suprema nel suo massimo consesso a compiere un atto di fede rispetto alla pronuncia di Strasburgo, con l’evidente rischio di inoculare nel nostro ordinamento penale una regola che, presto o tardi per ragioni legate all’inefficienza del sistema a garantire la tutela effettiva di determinati beni giuridici, potrebbe essere estesa ad altre sanzioni penali.

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Abuso edilizio non sanabile cosa fare. Vincolo paesaggistico

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Corte di Cassazione, 3 Sez. Penale, sent. n. 2231/2022 in materia di abusi edilizi non sanabili o commessi in area vincolata. Nella sentenza i magistrati della Corte di Cassazione affermano che “È costante il principio, in tema di abuso edilizio, per cui la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti, e ciò anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono. Ne consegue che se si proseguono i lavori edilizi su un immobile abusivo  dopo la scadenza del termine per il condono, senza che il permesso in sanatoria sia stato rilasciato, si producono due effetti giuridici: la commissione di un ulteriore reato, trattandosi di lavori edilizi su immobile abusivo, e la non concedibilità del condono richiesto, perché la data a cui fa riferimento la legge serve a fotografare la situazione di fatto esistente su cui valutare la possibilità di rilasciare il titolo in sanatoria.”

Pertanto, la Cassazione ritiene che “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall’art. 32 del dl. n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al citato decreto e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Non sono invece in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello stesso allegato, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.”

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