Rinnovo della sede legale di Milano in Via Besana n. 9
Sala riunioni Studio di Milano
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Le Sezioni unite penali hanno affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, perché effettui nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato, trattandosi di provvedimento che, non solo non risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento; hanno aggiunto, inoltre, che l’abnormità va altresì esclusa laddove l’interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l’archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 16 aprile 2020 (ud. 19 dicembre 2019), n. 12348
Presidente Carcano, Relatore Andronio
la pronuncia delle Sezioni Unite con cui si è affermato che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 30 aprile 2020 (ud. 30 gennaio 2020), n. 13539
Presidente Carcano, Relatore Andreazza
Il controverso tema dell’applicabilità della c.d. confisca urbanistica a reato prescritto è stato oggetto negli ultimi anni di un serrato confronto fra Corti nazionali e sovranazionali, il quale non si è mai sopito tanto da essere stato recentemente oggetto della decisione n. 13539 del 2020 della Corte di cassazione a sezioni unite.
Sebbene il cuore di quest’ultima decisione riguardi l’estensione dell’art. 578 bis c.p.p. alla confisca lottizzatoria, il punto volutamente attenzionato dall’autore investe la sempre verde questione del rapporto fra confisca e prescrizione.
La Corte conferma il proprio precedente quadro interpretativo, secondo cui il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta alla confisca del bene oggetto della lottizzazione abusiva, purché il reato venga comunque accertato in tutti i suoi elementi secondo gli standard probatori e le garanzie proprie delle pronunce formali di condanna, dovendo, però, il giudice di primo grado prendere atto della prescrizione hic et nunc, senza cioè disattendere l’obbligo ex art. 129 c.p.p. e proseguire nel giudizio, cosicchè la confisca possa trovare applicazione solo se in quel momento risulta già accertato il reato.
A parte il revirement sull’art. 129 c.p.p., la Corte di legittimità si mantiene, quindi, ben piantata nel solco ermeneutico secondo cui alla prescrizione del reato di lottizzazione può seguire l’applicazione della confisca, che si continua ad etichettare come sanzione amministrativa, ma della cui natura penale non pare possa più dubitarsi visto anche la sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018.
Il contributo evidenzia come un tale riconoscimento dall’alto della natura penale della confisca avrebbe dovuto però tradursi in un momento di riflessione sull’attuale compatibilità del perorato quadro interpretativo con questa visione sostanzialistica della misura ablatoria, guardando ai principi fondanti il nostro ordinamento penale e malgrado la Grande Camera della Corte EDU avalli la regola della compatibilità tra sanzione penale e sentenza di proscioglimento per prescrizione.
Viceversa nulla di tutto ciò è stato fatto, limitandosi la Corte suprema nel suo massimo consesso a compiere un atto di fede rispetto alla pronuncia di Strasburgo, con l’evidente rischio di inoculare nel nostro ordinamento penale una regola che, presto o tardi per ragioni legate all’inefficienza del sistema a garantire la tutela effettiva di determinati beni giuridici, potrebbe essere estesa ad altre sanzioni penali.