Abuso edilizio: aspetti legali, conseguenze e come sanarlo
Abuso edilizio
Abuso edilizio: normative, aspetti legali e conseguenze
Gli abusi edilizi si verificano quando vengono realizzate opere edili in violazione delle normative urbanistiche e delle autorizzazioni previste. Tra i casi più comuni troviamo:
- Costruzioni senza permesso: Edifici realizzati senza ottenere i necessari permessi di costruzione.
- Modifiche non autorizzate: Alterazioni significative di edifici esistenti senza le dovute autorizzazioni.
- Uso improprio: Utilizzo di immobili per scopi diversi da quelli autorizzati.
Normative Italiane: Abuso Edilizio Reato
In Italia, la normativa di riferimento per la gestione degli abusi edilizi è rappresentata dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). Questo testo stabilisce le regole per la costruzione, la modifica e l’uso degli edifici, definendo anche le sanzioni in caso di violazioni.
Conseguenze Legali degli Abusi Edilizi
Le conseguenze legali di un abuso edilizio possono essere severe e includono:
- Sanzioni amministrative: Multa e ordini di demolizione delle opere abusive.
- Sanzioni pecuniarie: Pagamento di una somma di denaro proporzionata all’entità dell’abuso.
- Responsabilità penale: In caso di abusi gravi, i responsabili possono essere perseguiti penalmente, con rischi di reclusione.
- Demolizione: Gli edifici realizzati abusivamente possono essere soggetti a ordini di demolizione da parte delle autorità competenti.
Regolarizzazione degli Abusi Edilizi
In alcuni casi, è possibile regolarizzare abuso edilizio attraverso la sanatoria edilizia che consente di ottenere una regolarizzazione a posteriori delle opere realizzate abusivamente, previa verifica del rispetto di determinati requisiti.
- Condono edilizio: Il condono è una misura straordinaria che permette la sanatoria di abusi edilizi previo pagamento di una somma stabilita dalla legge.
- Richiesta di sanatoria: Presentazione di una domanda di sanatoria al Comune, accompagnata dalla documentazione necessaria e dal pagamento degli oneri previsti.
Richiesta di regolarizzazione di un abuso edilizio: un caso di studio
La vicenda giudiziaria
La Corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice che ha riconosciuto l’imputata responsabile del reato edilizio di cui all’art. 44, lett. b, d.P.R. n. 380/2001, per aumento volumetrico di un appartamento in assenza di titolo autorizzativo, commesso a giugno del 2017.
Il difensore dell’imputata, dopo aver presentato ricorso per cassazione, procede insistendo per l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. alla luce della novella introdotta con il d.lgs. n. 150/22, che ha aggiunto, quale dato rilevante, anche il comportamento tenuto dopo la commissione del reato.
L’intero procedimento è infatti nato dall’istanza di regolarizzazione del fabbricato presentato dalla stessa imputata.
La decisione della Corte di Cassazione
Tra gli elementi valutabili ai fini dell’applicazione, la Cassazione ha infatti introdotto la “condotta susseguente al reato” tra gli elementi di valutazione, risolvendo così in senso affermativo la questione dell’applicabilità ai piccoli abusi edilizi il cui responsabile abbia presentato domanda di regolarizzazione della fabbricazione, della causa di non punibilità prevista dall’Art. 131-bis post Cartabia.
A determinare tale risultato da un lato la modestia dell’intervento edilizio in oggetto (si trattava nello specifico di un minimo aumento della superficie abitabile utile) e dall’altro l’evidente condotta successiva al reato che esprimeva la volontà di regolarizzare la propria posizione.
La particolare tenuità del fatto è riconoscibile nel giudizio di legittimità e comporta la non punibilità del fatto stesso, costituendo così uno strumento importante per l’alleggerimento del carico giudiziario.
La c.d. riforma “Cartabia” (d.lgs. n. 150/2022), ha fatto emergere un nuovo elemento valutabile ai fini dell’applicazione dell’istituto, costituito dalla “condotta susseguente al reato”, oltre ad avere stabilito che l’esimente può trovare applicazione (salvo le eccezioni specificamente indicate) a tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (o puniti con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva), mentre in precedenza tale limite era fissato nel massimo a cinque anni. È indubbio che con tale riscrittura il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati. La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022, ma sulla sua immediata operatività soccorre il diritto vivente, che ha da tempo precisato la natura sostanziale dell’istituto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj). Pertanto, trattandosi di norma più favorevole, essa è applicabile anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della novella che l’ha riguardata, in virtù del principio generale ricavabile dall’art. 2, comma 4, cod. pen. (così Sez. 4, n. 15815 del 15/03/2023, n.m.).
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